Una delle novità del Decreto Rilancio che ha maggiormente attirato le attenzioni dei cittadini è, senza ombra di dubbio, l’Ecobonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e di natura strutturale riguardanti il patrimonio immobiliare del nostro Paese.

In questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza

Che cos’è l’ecobonus 110%

L’agevolazione consiste in una detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 del 110%, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus)

Il soggetto che esegue i lavori sulla propria abitazione, ha la possibilità di sfruttare il bonus del 110% in dichiarazione dei redditi, la detrazione avverrà in 5 anni, suddivisa in 5 quote annuali di pari importo.

Per accedere all’ Ecobonus 110% è obbligatorio rispettare i seguenti requisiti:

  • gli interventi devono garantire l’incremento di almeno due classi energetiche, dimostrato con la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) ante e post-intervento, redatto da un tecnico abilitato al rilascio di dichiarazioni asseverate
  • materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017;
  • è necessario redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Chi ha diritto al superbonus 110%

Contrariamente a quanto si voglia far credere, la forbice di persone che potranno usufruire di questo superbonus 110% è ridotto di molto rispetto alle classiche detrazioni che già conosciamo e che concedono il vantaggio fiscale anche a proprietari di seconda casa.

Le opere devono riguardare condomini o case indipendenti – non in costruzione – che costituiscano la prima abitazione, e ne potranno usufruire solo le persone fisiche – non le attività commerciali – ad eccezione degli interventi compiuti dagli Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari) o da cooperative sociali.

Cosa significa tutto ciò?

Vuol dire che:

  • Se possiedi un appartamento in un condominio e vuoi ristrutturare solo il tuo appartamento, non hai diritto al bonus; per aver diritto al bonus deve essere ristrutturato l’intero condominio;
  • Se possiedi una villetta unifamiliare in cui abiti, hai diritto al bonus;
  • Se possiedi una villetta unifamiliare che utilizzi come seconda casa o che dai in affitto, non hai diritto al bonus;
  • Se la tua seconda casa è in condominio e viene ristrutturato l’intero condominio, hai diritto al bonus;
  • Se possiedi un locale intestato ad un’attività commerciale, studio, negozio o laboratorio, non hai diritto al bonus;

All’ecobonus 110% puoi accedere se:

I lavori apportano un miglioramento di almeno due classi energetiche o che tale miglioramento rappresenti il massimo tecnicamente raggiungibile, tramite:

  • coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio (cappotto termico), con un massimale di spesa di 60.000€ per ogni unità abitativa;
  • installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore, con un massimale di spesa di 30.000€ per ogni unità abitativa.

Se effettui uno di questi due interventi, puoi abbinare anche la sostituzione degli infissi e delle schermature solari come tende da sole, tende tecniche e persiane (fino a un massimo di 60.000€) o impianti fotovoltaici (fino a un massimo di 48.000€).

 

Per quanto riguarda l’acquisto dei nuovi infissi con le misure del Decreto Rilancio, porte e finestre dovranno essere parte di un progetto di riqualificazione energetica più grande e più complesso.

La sola sostituzione degli infissi, infatti, non è coperta da nessuna delle nuove misure previste.

Come fare, in questo caso?

Resta in vigore la possibilità di utilizzare le precedenti detrazioni dell’ecobonus 50% detraibile in dieci anni.

 

Quindi, ricapitolando:

Il superbonus 110% è riservato agli interventi complessivi sull’involucro (cappotto termico, caldaia) che apportano il miglioramento di due classi energetiche.

Questi interventi pesanti trascinano il superbonus 110% sugli interventi minori come infissi e schermature solari.

Solo in questo caso i serramenti e le schermature ottengono l’ecobonus 110%.”

  • se abiti in condominio e vuoi cambiare solo gli infissi, l’intervento NON rientra nel super bonus 110
  • se il condominio decide di affrontare un progetto di riqualificazione energetica complessivo, gli infissi potrebbero rientrare nel recupero fiscale del 110%;
  • se vivi in una casa indipendente e vuoi procedere a una riqualificazione energetica, potresti avere diritto al super bonus del 110%.

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